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SICUREZZA

SONO DISPONIBILI - IN FONDO ALLA PAGINA - I FILE PDF - RELATIVI ALLA FORMAZIONE DEGLI ADDETTI AL PRIMO SOCCORSO AZIENDALE E AI CONTENUTI DELLA CASSETTA DI PRONTO SOCCORSO E DEL PACCHETTO DI MEDICAZIONE


SALUTE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO

Con il decreto legislativo n. 626 del 1994, per la tutela della salute e della sicurezza sul lavoro, viene imposto alle aziende, di adottare il metodo della prevenzione dei rischi per salvaguardare la salute dei lavoratori.
Il primo responsabile della sicurezza dei lavoratori è il datore di lavoro che deve provvedere alla valutazione dei rischi, ad adottare tutte le misure di prevenzione, a costituire un sistema di sicurezza aziendale e a designare coloro che saranno i responsabili dei diversi servizi.

Deve far si che fra i lavoratori venga nominato un Rappresentante alla Sicurezza.
Il Decreto legislativo prevede un sistema di sicurezza aziendale basato su tre livelli:

  • il datore di lavoro
  • il Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione
  • il Rappresentante alla Sicurezza
 

TESTO UNICO SICUREZZA SUL LAVORO

approvazione definitiva schema di decreto correttivo

31 LUGLIO 2009

Il Consiglio dei Ministri, nella seduta di venerdì 31 luglio, ha approvato in via definitiva lo schema di decreto legislativo contenente interventi correttivi ed integrativi al testo unico sulla sicurezza sul lavoro.

Il provvedimento ha il fine di proseguire il processo di complessiva rivisitazione delle disposizioni sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, iniziato con la legge 3 agosto 2007 n. 123 e seguito dal decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81.

Di seguito si riassumono le principali modifiche introdotte dal decreto correttivo, facendo riserva di successive comunicazioni.

SCOPO

Lo scopo del provvedimento è quello di intervenire su quelle disposizioni che nei primi mesi dall'entrata in vigore del T.U. avevano generato notevoli perplessità e criticità nella esecuzione delle stesse.  La parola d'ordine con cui questo provvedimento è stato studiato è stata " Semplificazione"  al fine di superare le criticità evidenziate e correggere alcuni errori presenti nel testo unico.


PUNTI CARDINE

  • Vengono definiti più compiutamente funzioni e prerogative degli organismi paritetici, dando maggiore enfasi al loro ruolo di supporto alle imprese.
  • Viene ad esempio affidato agli organismi paritetici muniti di struttura competente in materia di sicurezza, il compito di verificare la efficace attuazione in azienda dei modelli di gestione della sicurezza con il rilascio di una apposita asseverazione e della quale gli organi di controllo devono tener conto in sede di pianificazione delle proprie attività di vigilanza, in modo che gli accessi ispettivi vengano pianificati in primo luogo in quelle aziende ove non abbia operato il controllo sociale della bilateralità.
  • Viene operata una rivisitazione profonda dell'apparato sanzionatorio, andando a rimodulare gli obblighi del datore di lavoro, dei dirigenti e dei preposti sulla base della effettività dei compiti svolti.
  • Si puniscono con maggiore gravità gli inadempimenti commessi in quelle realtà lavorative caratterizzate da una elevata incidenza di pericoli e proporzionando le sanzioni tenendo conto del rischio di impresa.
  • Per quanto riguarda le misure degli aumenti, la pena dell'arresto è stata mantenuta ai livelli vigenti, mentre è stata aumentata l'ammenda in misura pari alla metà rispetto all'ammontare ad oggi previsto.
  • Infine è stata introdotta una disposizione in base a cui l'ammontare delle ammende viene incrementato ogni quinquennio, in via automatica e senza l'adozione di un atto avente forza di legge, tenendo conto dell'aumento degli indici ISTAT.

In Fondo alla pagina troverete il file in pdf con il dettaglio articolo per articolo del provvedimento in oggetto.

NUOVO TESTO UNICO IN MATERIA DI "SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO"  

E' stato approvato lo schema di decreto legislativo che dà attuazione alla delega conferita al Governo dalla legge 3 agosto 2007, n. 123, per la predisposizione di un Testo unico in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Il decreto, controfirmato dal Presidente della Repubblica, è stato pubblicato in Gazzetta ufficiale ed è entrato in vigore il 15 maggio 2008.

Nella versione definitiva del testo sono state recepite alcune delle indicazioni espresse dalle Camere, in sede di rilascio del previsto parere, ed è stata accolta la richiesta di prevedere un termine di novanta giorni dall'entrata in vigore del decreto, per l'adeguamento disposizioni più complesse, nell'ambito della valutazione dei rischi.

Il provvedimento aspira a rappresentare un riassetto della regolazione in materia di tutela e sicurezza sul lavoro, dandosi l'obiettivo di realizzare un complesso coerente di norme, volto a offrire ai soggetti interessati un insieme di regole chiare e certe. Si riassumono i contenuti del provvedimento (copia integrale disponibile in allegato in formato pdf).

Disposizioni generali

Il titolo I del testo unico, recante "disposizioni generali", esprime la logica dell'intervento legislativo contenendo le disposizioni organizzative in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro. Esso contiene le principali novità rispetto a quanto richiesto dai criteri di delega di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 2 agosto 2007, n. 123, in particolare con riguardo all'ampliamento del campo di applicazione della normativa di salute e sicurezza sul lavoro, all'azione  pubblica e alla rappresentanza sui luoghi di lavoro.

Innanzitutto, sulla falsariga di quanto è previsto nella direttiva quadro n. 89/391/CEE, e a differenza del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, si è ritenuto opportuno introdurre un articolo di portata generale ed esplicativa diretto a precisare la finalità del provvedimento.
Pertanto, esso si apre, all'articolo 1, con l'indicazione dello scopo del decreto, individuato nel riordino della normativa vigente in materia di salute e sicurezza in un unico testo normativo. 
L'articolo 2 reca le "definizioni", in buona parte corrispondenti a quelle di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626. Tra le definizione aggiunte rispetto al passato, si segnalano quelle di "dirigente" e "preposto", figure centrali per la gestione della sicurezza negli ambienti di lavoro, i cui elementi distintivi sono stati tratti della giurisprudenza in materia, quella di "salute", corrispondente alla definizione dell'Organizzazione mondiale della santità, quelle di "norma tecnica" nonché di "buone prassi "e di "responsabilità sociale delle imprese", questi ultimi considerati dall'articolo 1, comma 2 lettera i), come elementi fondamentali per "orientare i comportamenti dei datori di lavoro" e migliorare i "livelli di tutela definiti legislativamente".
L'articolo 3, individua il campo di applicazione delle norme di salute e sicurezza sul lavoro. Al riguardo, si rimarca come il comma 5 ribadisca che principale obbligato nel contratto di somministrazione è l'impresa utilizzatrice (principio già espresso nel decreto legislativo n. 276 del 2003), salvo l'obbligo per il somministratore di informare e formare il lavoratore sui rischi tipici connessi allo svolgimento dei compiti per i quali è assunto; la stessa logica è stata seguita con riferimento al distacco (comma 6).
In coerenza con il principio di effettività della tutela, i lavoratori a progetto beneficiano delle stesse misure di sostegno di ogni altro lavoratore ove inseriti nei luoghi di lavoro del committente (così come già previsto nel decreto legislativo n. 276 del 2003), mentre restano esclusi dalle medesime, in ragione delle modalità e della saltuarietà delle relative prestazioni, unicamente coloro che esplichino "piccoli lavori domestici a carattere straordinario, compresi l'insegnamento privato supplementare e l'assistenza domiciliare ai bambini, agli anziani, agli ammalati ed ai disabili" (commi 7 ed 8).
Il successivo comma 9 riprende le previsioni già contenute all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, disponendo che nei confronti dei lavoratori a domicilio e di coloro ai quali si applichi il contratto collettivo dei proprietari di fabbricati, trovino applicazione gli obblighi di informazione e formazione e quelli relativi alle attrezzature di lavoro; tuttavia, nei confronti dei medesimi il secondo periodo del comma in commento introduce - quale misura di maggiore tutela - l'obbligo di fornitura dispositivi di protezione individuali (DPI).
Il comma 10 disciplina i rapporti svolti a distanza mediante collegamento informatico o telematico, ai quali si applicherà comunque - indipendentemente dall'ambito (aziendale o non aziendale) nel quale è svolta l'attività di lavoro - l'insieme di previsioni in materia di videoterminali ove si tratti di lavoratori subordinati. Inoltre, il comma in parola ribadisce l'obbligo, qualora il datore fornisca attrezzature di lavoro ai "telelavoratori", di effettuarle in conformità alle regole di cui allo schema di decreto e recepisce in legge alcuni dei contenuti dell'accordo europeo in materia.
Il successivo comma 11, prevede che nei confronti dei lavoratori autonomi di cui all'articolo 2222 del codice civile si applichino le disposizioni di cui agli articoli 21 e 26, mentre il comma 12 diversifica, da quella dei prestatori d'opera, la tutela dei componenti dell'impresa familiare (articolo 230 bis, codice civile), dei piccoli imprenditori (articolo 2083) e dei soci delle società semplici operanti nel settore agricolo, ai quali si applicano unicamente le disposizioni di cui all'articolo 21.
L'articolo 4 introduce, in assenza di una corrispondente autonoma previsione nel decreto 19 settembre 1994 n. 626, la regolamentazione del computo dei lavoratori, ove rilevante ai fini della sicurezza, come, ad esempio, con riferimento alla soglia al di sotto della quale è consentito al datore di lavoro lo svolgimento diretto dei compiti di prevenzione e protezione dai rischi (articolo 33) o a quella che consente l'utilizzo delle procedure standardizzate per la valutazione dei rischio (articolo 28). 
Al riguardo - anche in attuazione del criterio di delega di cui alla b) dell'art. 1, comma 2, della legge 3 agosto 2007, n. 123, che impone di considerare la "peculiarità" dei settori di attività delle piccole e medie imprese - è stato ritenuto di diversificare parte della previgente disciplina sul presupposto che l'organizzazione del lavoro e le necessità delle aziende meno grandi non possono avere eguali caratteristiche rispetto alle aziende a più ampio organico. In pratica, per la realizzazione dell'obiettivo di diversificazione di cui sopra, è stato ritenuto di non computare - o computare solo in parte, tenendo contro della loro effettiva presenza sui luoghi di lavoro - i lavoratori non stabilmente inseriti nella organizzazione aziendale.


Sistema istituzionale

In coerenza con quanto richiesto dall'articolo 1, comma 2, lettera i), della legge 3 agosto 2007, n. 123, l'articolo 5 del decreto prevede l'istituzione di un Comitato, presso il Ministero della salute, con compiti di indirizzo e valutazione delle politiche e delle attività di vigilanza di Stato e Regioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro. In tal modo si è inteso eliminare le sovrapposizioni delle rispettive attività al fine di raggiungere una maggiore efficienza dell'azione pubblica.

Al successivo articolo 6, si è provveduto a rivisitare composizione e compiti della Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro, secondo uno schema tendenzialmente tripartito, la quale diviene sede di confronto tra pubblica amministrazione e parti sociali su temi di fondamentale rilevanza, indicati al comma 8.

Sempre al fine di perseguire un miglioramento del coordinamento dei rispettivi interventi in materia di salute e sicurezza sul lavoro, l'articolo 7 prevede che in ogni regione e provincia autonoma operi un Comitato regionale di coordinamento, costituito e regolato secondo quanto stabilito nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 dicembre 2007, che ridetermina i compiti e le regole di funzionamento del comitato previsto dall'articolo 27 del decreto legislativo n. 626 del 1994.

L'articolo 8 introduce una rilevante novità laddove prevede che i dati sugli infortuni e, comunque, relativi ad ogni attività in materia di salute e sicurezza sul lavoro, confluiscano in un unico e condiviso sistema informativo nazionale (SINP), al quale - come previsto dall'articolo 1, comma 2, lettera o) della legge 3 agosto 2007, n. 123 - possono accedere anche le parti sociali.

L'articolo 9 definisce compiutamente le competenze in materia di salute sicurezza di INAIL, IPSEMA (settore marittimo) ed ISPESL, inquadrandole  in un'ottica di sistema.

L'articolo 10 riprende, con modifiche di dettaglio, il contenuto dell'articolo 24 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, in materia di informazione e assistenza in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro.

L'articolo 11 individua una serie di attività di sostegno alle imprese nella effettiva applicazione degli obblighi di legge e di diffusione della cultura della salute e sicurezza.

In particolare il comma 1 prevede finanziamenti a favore delle piccole e medie imprese, anche con riferimento a progetti formativi, mentre il comma 4 dispone che la materia venga portata nell'ambito delle "attività scolastica ed universitaria" con l'obiettivo di favorire, nei futuri lavoratori, la consapevolezza dell'esistenza del problema infortunistico.   Inoltre, il comma 6 attribuisce alle amministrazioni pubbliche la promozione di attività formative destinate ai lavoratori immigrati o alle lavoratrici.

L'articolo 12, in attuazione del criterio di delega di cui all'articolo 1, comma 2, lettera v), della legge n. 123 del 2007, disciplina la possibilità di inoltrare all'apposita Commissione interpelli inerenti quesiti di ordine generale sull'applicazione della normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro, la cui risposta vincola gli organi di vigilanza (comma 3).L'articolo 13, che trova la sua corrispondenza nell'articolo 23 del decreto legislativo n. 626 del 1994, opera una precisa ricognizione delle competenze in materia di vigilanza ribadendo, al comma 5, il principio in base al quale il personale delle pubbliche amministrazioni, assegnato agli uffici che svolgono attività di vigilanza, non possa prestare attività di consulenza.

L'articolo 14 riprende il testo dell'articolo 5 della legge n. 123 del 2007 con alcune modifiche, tra le quali si segnala la determinazione della somma aggiuntiva, nella ipotesi di revoca del provvedimento di sospensione dell'attività imprenditoriale, in misura fissa, pari a 2.500 euro. Il comma 11 prevede l'arresto fino ad un anno per il datore di lavoro che non ottemperi al provvedimento di sospensione e prosegua nella sua attività.


Gestione della prevenzione nei luoghi di lavoro - misure di tutela e obblighi

L'articolo 15 ripropone le misure generali di tutela già previste dall'articolo 3 del decreto legislativo n. 626 del 1994 con qualche modifica, quale la previsione della "informazione e formazione adeguate per i dirigenti e i preposti", ribadendo, al comma 2, il generale principio in base al quale le misure in materia di salute e sicurezza sul lavoro "non devono in nessun caso comportare oneri finanziari per i lavoratori".

L'articolo 16 introduce nell'ordinamento giuridico - recependo gli orientamenti giurisprudenziali consolidati al riguardo - una definizione legale della delega di funzioni da parte del datore di lavoro.

A differenza di quanto statuito nel decreto legislativo n. 626 del 1994, nel decreto si è scelto di distinguere in due diversi articoli gli obblighi del datore di lavoro e del dirigente. In questo senso dall'articolo 17 sono stati individuati gli obblighi non delegabili del datore di lavoro, tra i quali è stato inserito quello di designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi.

Al successivo articolo 18, che trova specifica corrispondenza nell'articolo 4 del decreto legislativo n. 626 del 1994 sono invece identificati gli obblighi delegabili al dirigente.

L'articolo 19 individua i compiti del preposto, mentre l'articolo 20 (il cui corrispondente è l'articolo 5 del decreto legislativo n. 626 del 1994) quelli dei lavoratori.

L'articolo 21, identifica poi gli obblighi e le facoltà dei componenti delle imprese familiari, dei piccoli imprenditori e dei lavoratori autonomi, mentre gli articoli 22, 23 e 24 (che trovano tutti corrispondenza nell'articolo 6 del decreto legislativo n. 626 del 1994) disciplinano rispettivamente gli obblighi dei progettisti, dei fabbricanti e dei fornitori e degli installatori.

Rispetto alla previgente disciplina, l'articolo 25 definisce - potenziandolo - il ruolo del medico competente individuandone gli obblighi. In particolare, il comma 1 prevede l'obbligo di custodia della cartella sanitaria e di rischio e quello di consegna al datore di lavoro, alla cessazione dell'incarico, della documentazione sanitaria in suo possesso. La stessa documentazione deve essere consegnata al lavoratore in caso di cessazione del rapporto di lavoro presso l'azienda.

Al fine di consentire un efficace monitoraggio delle attività dei medici competenti ed, al contempo, di evitare che notizie fondamentali in ordine alla sicurezza dei lavoratori vadano perse, è previsto che il medico competente invii, unicamente per via telematica, all'ISPESL le cartelle sanitarie e di rischio.

L'articolo 26, che trova la sua corrispondenza nell'articolo 7 del decreto legislativo  n. 626 del 1994, individua e puntualizza - in un'ottica di potenziamento della solidarietà tra committente ed appaltatore (articolo 1, comma 2, lettera s, n. 1 della legge n 123 del 2007) - gli obblighi dei datori di lavoro, committenti ed appaltatori nel contratti di appalto. In particolare, vengono riprese le previsioni  di cui all'articolo 3 della legge n. 123, relativamente al documento unico di valutazione dei rischi da interferenza delle lavorazioni (comma 3) ed alla indicazione dei "costi relativi alla sicurezza del lavoro" (comma 5). I commi 6 e 7 sono stati formulati riprendendo esattamente l'articolo 8 della legge n. 123 del 2007 ed il comma 8 ripropone l'articolo 3 della medesima legge.

Anche nella rinnovata formulazione è stato confermato il principio fondamentale in forza del quale il datore di lavoro non può rispondere dei rischi propri della impresa appaltatrice e del singolo lavoratore autonomo.

L'articolo 27 attua il criterio di cui all'articolo 1, comma 2, lettera m), della legge n. 123 del 2007, attribuendo alla Commissione consultiva, prevista dall'articolo 6 del decreto, il compito di identificare criteri volti alla definizione di un sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi.

Il comma 2 prevede che il possesso dei requisiti per ottenere la qualificazione delle imprese è "elemento vincolante" per la partecipazione a gare, finanziamenti, contributi ed appalti pubblici.


Valutazione dei rischi

È stata dedicata una specifica sezione (la seconda nell'ambito del titolo I) alla regolamentazione della valutazione dei rischi, adempimento di assoluta centralità per garantire l'effettività delle tutele in ogni ambiente di lavoro. L'articolo 28, pertanto, impone, al comma 1, al datore di lavoro di considerare "tutti i rischi" (in tal senso già l'articolo 4 del decreto legislativo n. 626 del 2004) per la salute e sicurezza dei lavoratori, compresi quelli collegati allo stress da lavoro, alle differenze di genere, all'età, alla provenienza da altri paesi.

Gli esiti della valutazione confluiscono nel documento di valutazione dei rischi di cui al comma 2, nel quale è contenuta l'eventuale individuazione delle mansioni che espongono i lavoratori a rischi specifici. Tale ultima previsione si impone, ad avviso del legislatore, in virtù della considerazione che talune lavorazioni particolarmente pericolose non possano essere affrontate se non da prestatori di lavoro esperti e inseriti stabilmente nell'ambiente di lavoro.

Il successivo articolo 29 descrive le modalità di effettuazione della valutazione dei rischi identificando, tra l'altro, al comma 5 una procedura transitoria (fino alla scadenza del diciottesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del decreto e comunque  non oltre il 30 giugno 2012) per le aziende che oggi possono autocertificare l'avvenuta effettuazione della valutazione dei rischi mentre in seguito, a regime, dovranno utilizzare le specifiche procedure previste.

È stabilito che le piccole e medie aziende possano avere un ausilio nell'adempimento dell'obbligo in parola dall'utilizzo di procedure standardizzate realizzate per il tramite della commissione consultiva di cui all'articolo 6 del decreto.

L'articolo 30 individua le caratteristiche che i modelli di organizzazione e gestione debbono avere perché l'azienda non incorra nella responsabilità amministrativa delle persone giuridiche di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, estesa dall'articolo 9 della legge n. 123 del 2007 alla materia della salute e sicurezza sul lavoro.

Detti modelli di organizzazione e gestione costituiscono attività finanziabile per le imprese fino cinquanta dipendenti (comma 6).


Servizio di prevenzione e protezione

La sezione III del titolo I regolamenta il servizio di prevenzione e protezione i cui caratteri generali vengono definiti all'articolo 31, corrispondente all'articolo 8 del decreto legislativo n. 626 del 1994.

Al riguardo, si segnala la novità di cui al comma 7, il quale consente la costituzione di un unico servizio di prevenzione e protezione nelle aziende con più unità produttive e nei casi di gruppi di imprese.

L'articolo 32 ripropone, con taluni aggiustamenti, le disposizioni contenute nell'articolo 8 bis del decreto legislativo n. 626 del 1994, richiamando le previsioni dell'accordo Stato Regioni del 26 gennaio 2006.

Il comma 7 dell'articolo 32 prevede che le competenze acquisite debbano essere registrate nel libretto formativo del cittadino, istituito dall'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 10 settembre 2003 n. 276.

Il successivo comma 8 disciplina  regole di specifico interesse relative all'organizzazione dei servizi di prevenzione e protezione e nelle scuole e nelle università.

L'articolo 33 ripropone l'articolo 9 del decreto legislativo n. 626 del 1994, identificando i compiti del servizi di prevenzione e protezione, mentre il successivo articolo 34, mantiene in capo ai datori di lavoro la facoltà di svolgere "in proprio" i compiti del servizio di prevenzione e protezione, nelle ipotese previste nell'allegato 2, solo dopo avere frequentato appositi corsi di formazione e di aggiornamento.

L'articolo 35 del decreto in via di pubblicazione corrisponde all'articolo 11 del decreto legislativo n. 626 del 1994 e disciplina le riunioni periodiche indette dal datore di lavoro.


Formazione, informazione e addestramento

La sezione IV del titolo I, dedicata a "Formazione, informazione e addestramento" si apre con l'articolo 36, corrispondente all'articolo 21 del decreto legislativo n. 626 del 1994. Alle previgenti disposizioni sono state aggiunte, al comma 4, importanti statuizioni che prevedono che il contenuto dell' informazione debba essere facilmente comprensibile per i lavoratori, consentendo loro di acquisire le relative conoscenze, nonché che qualora l'informazione abbia come destinatari lavoratori stranieri, essa debba avvenire previa verifica della comprensione e della lingua utilizzata nel percorso informativo.

L'articolo 37 va a potenziare, rispetto alle corrispondenti previsioni del decreto legislativo n. 626 del 1994, la formazione dei lavoratori e delle loro rappresentanze, sul presupposto che la medesima costituisca, se correttamente pianificata e realizzata, misura di prevenzione degli infortuni sul lavoro. 

Tra le novità introdotte dalle nuove disposizioni si segnala il riferimento all'addestramento, da effettuarsi a cura di persona esperta e sul luogo di lavoro (comma 5), alla formazione dei preposti (comma 7), a quella dei lavoratori ed a quella dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (comma 10).

Il comma 13, in coerenza rispetto a quanto disposto con riferimento alla informazione, prevede che il contenuto della formazione debba essere facilmente comprensibile per i lavoratori, in modo da consentire loro di acquisire le relative conoscenze. Anche in questo caso, se l'attività di formazione si rivolge a lavoratori stranieri deve essere effettuata previa verifica della comprensione e della lingua utilizzata nel percorso formativo. Infine, il comma 14 dispone che la formazione acquisita debba essere registrata nel libretto formativo del cittadino.


Sorveglianza sanitaria

La sezione V del titolo I è dedicata alla sorveglianza sanitaria e si apre con l'articolo 38, che individua i percorsi universitari necessari per lo svolgimento delle funzioni di medico competente e dispone che per lo svolgimento delle funzioni di medico competente occorre partecipare al programma di educazione continua in medicina (comma 3). Inoltre, il comma 4 prevede che venga istituito un albo dei medici competenti, presso il Ministero della salute.

Il successivo articolo 39, inerente lo svolgimento dell'attività di medico competente, dispone che lo stesso operi secondo i principi della medicina del lavoro e del codice etico della Commissione internazionale di salute sul lavoro (ICOH). Il comma 2 riprende il contenuto dell'articolo 17, comma 5, del decreto legislativo n. 626 del 1994, chiarendo come egli possa operare anche come collaboratore "di una struttura esterna pubblica o privata convenzionata" con l'imprenditore.

Il comma 3 ribadisce il fondamentale principio della incompatibilità delle funzioni di vigilanza con quelle di medico competente, mentre il comma 6 introduce la novità di cui, nelle aziende con più unità produttive, nei casi di gruppi di imprese o quando la valutazione dei rischi ne evidenzi la necessità, il datore di lavoro possa nominare più medici competenti individuando tra essi un medico con funzioni di coordinamento.

L'articolo 40 prevede che il medico competente debba fornire ai servizi competenti per territorio i dati relativi alla sorveglianza sanitaria a lui affidata, trasmessi dalle regioni all'ISPESL.

L'articolo 41, corrispondente all'articolo 16 del decreto legislativo n. 626 del 1994, individua il contenuto della sorveglianza sanitaria. Al riguardo, il comma 5 dispone che il medico competente alleghi gli esiti delle proprie visite alla cartella sanitaria e di rischio secondo modelli e criteri predefiniti per ragioni di uniformità.

L'articolo 42, al comma 2, allo scopo di rafforzare la tutela del lavoratore in caso inidoneità alla mansione specifica, prevede che il lavoratore adibito a mansioni inferiori, in caso di inidoneità, conservi retribuzione e qualifica di provenienza e che, in caso di adibizione a mansioni equivalente o superiori, si applichi quanto previsto dall'articolo 2103 del codice civile.


Gestione delle emergenze

La sezione VI del titolo I ("gestione delle emergenze") si apre con l'articolo 43, corrispondente all'articolo 12 del decreto legislativo n. 626 del 1994, che individua i principi generali ai quali il datore di lavoro e, in parte (comma 4, primo periodo) i lavoratori, devono attenersi nella gestione delle emergenze in ambiente di lavoro.

L'articolo 44 ripropone il testo del corrispondente articolo 14 del decreto legislativo  n. 626 del 1994, in materia di diritti dei lavoratori in caso di pericolo grave ed immediato.

All'articolo 45, che trova la sua corrispondenza all'articolo 15 del decreto legislativo n. 626 del 1994 è stata utilizzata, già in rubrica, l'espressione "primo soccorso", usata in luogo del "pronto soccorso", citato nel decreto legislativo n. 626 del 1994, in quanto meglio rispondente al concetto di "first aid" di cui alle direttive di riferimento. Il secondo comma dell'articolo in commento rinvia al decreto interministeriale 15  luglio 2003, n. 388, per la l'identificazione delle caratteristiche minime delle attrezzature di primo soccorso, dei requisiti del personale addetto e della sua formazione, individuati in relazione alla natura dell'attività, al numero degli occupati ed ai fattori di rischio.

Il successivo articolo 46, in materia di prevenzione incendi, ribadisce la funzione di preminente interesse pubblico della prevenzione incendi evidenziando il principio in forza del quale in ogni luogo di lavoro devono essere adottate idonee misure per prevenire gli incendi e per tutela  l'incolumità dei lavoratori.


Consultazione e partecipazione dei rappresentanti dei lavoratori

La sezione VII ("Consultazione e partecipazione dei rappresentanti dei lavoratori") del titolo I del decreto, si apre con l'articolo 47, inerente il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, corrispondente all'articolo 18 del decreto legislativo n. 626 del 1994.

Il successivo articolo 48, disciplina le prerogative della figura del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale (RLST), che deve essere presente in quelle realtà imprenditoriali nelle quali non sia stato eletto o designato un rappresentante.

Al fine di favorire le attività proprie di tale figura, il comma 3 prevede che tutte le aziende prive di rappresentanti debbano versare una quota al fondo disciplinato dall'articolo 52 del decreto.

Il RLST ha diritto di accesso ai luoghi di lavoro nei quali esplica la propria attività (comma 4), oltre ad una formazione particolare  in materia di salute e sicurezza sul lavoro (comma 7) e non può svolgere altre funzioni sindacali operative (comma 8).

In ordine al rappresentante dei lavoratori di sito produttivo di cui all'articolo 49 va evidenziato come si tratti di una figura individuata su iniziativa dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza delle aziende che operino nel sito produttivo interessato (comma 2), che opera secondo le previsioni della contrattazione collettiva ove non vi siano rappresentanti per la sicurezza favorendo la sinergia tra le rappresentanze presenti nell'intero sito (comma 3).

Il successivo articolo 50, la cui corrispondenza va rinvenuta negli articoli 18 e 19 del decreto legislativo n. 626 del 1994, identifica le attribuzioni delle rappresentanze dei lavoratori per la sicurezza, delle quali fanno parte integrante - in ragione delle modifiche introdotte dall'articolo 3 della legge n. 123 del 2007 - la possibilità di richiedere la consegna del documento di valutazione dei rischi e di quello di valutazione dei rischi da ingerenza delle lavorazioni (commi 4 e 5). Egli è tenuto al rispetto del segreto industriale e dei processi lavorativi rispetto a quanto sia venuto a conoscenza per l'esercizio delle sue funzioni (comma 6) e non può essere nominato come responsabile o addetto al servizio di prevenzione e protezione.

L'articolo 51 dispone in materia di compiti e prerogative degli organismi paritetici, il cui ruolo di supporto alle imprese risulta notevolmente valorizzato.

L'articolo 52 prevede che le aziende prive di rappresentanti per la sicurezza partecipino finanziariamente al Fondo di sostegno alla piccola e media impresa istituito presso l'INAIL, nella misura  di due ore lavorative annue per lavoratore (comma 2). Lo scopo del fondo è quello di sostenere le rappresentanze su base territoriale o di comparto ma anche le piccole e medie imprese e gli organismi paritetici, allo scopo di favorire la effettiva diffusione delle rispettive attività.

Il comma 3 dell'articolo in commento demanda ad un decreto interministeriale la individuazione delle regole di funzionamento del fondo nonché quelle di elezione o designazione dei rappresentanti della sicurezza territoriali, nell'ipotesi in cui tali regole non vengano individuate tramite la contrattazione collettiva.

Il comma 4 prevede, infine, che il RLST debba informare il fondo, tramite una relazione annuale, sulle attività svolte.


Documentazione e statistiche degli infortuni e delle malattie professionali

La sezione VIII ("Documentazione tecnico amministrativa e statistiche degli infortuni e delle malattie professionali") si apre con l'affermazione del principio, espresso al comma  1 dell'articolo 53, secondo il quale ogni documentazione rilevante in materia di salute e sicurezza sul lavoro può essere tenuta tramite "sistemi di elaborazione automatica di dati", secondo le regole di cui ai commi 2, 3 e 4. Al riguardo, si evidenzia che, come previsto dal comma 3, nelle aziende ad articolazione complessa l'accesso ai dati può avvenire mediante reti di comunicazione elettronica, sempre nel rispetto delle citate regole "generali", di cui al coma 2, in materia di ammissioni e validazione dei dati.

Si rimarca altresì come il pieno funzionamento del sistema informativo porterà alla sostituzione del registro infortuni e come sia prevista una procedura diretta ad identificare quali documenti o procedure - anche di notifica - possano essere eliminate o semplificate. Viene  generalizzato il principio per cui ogni comunicazione può essere effettuata in via informatica senza altro onere per le imprese.

L'articolo 54 prevede infine che ogni trasmissione di documentazione o comunicazione a enti o amministrazione pubbliche possa avvenire tramite sistemi informatizzati, secondo le procedure di volta in volta individuate dalla strutture riceventi.


Sanzioni

Il decreto reca inoltre una totale rivisitazione del vigente apparato sanzionatorio in materia di salute e sicurezza sul lavoro, in attuazione dell'articolo 1, comma 2, lettera f), della legge n. 123 del 2007, e, quindi, al fine di garantire la rimodulazione degli obblighi di datore di lavoro, dirigenti, preposti e degli altri soggetti del sistema di prevenzione aziendale, sulla base dell'effettività dei rispettivi compiti. Al riguardo, si segnala la scelta di sanzionare con maggiore gravità gli inadempimenti commessi in realtà lavorative connotate da un pericolo di maggiore immanenza per coloro che ne entrano a far parte.

In particolare, l'articolo 55 reca disposizioni in materia di sanzioni per il datore di lavoro e il dirigente, l'articolo 56 dispone le sanzioni per il preposto mentre il successivo articolo 57 quelle relative ai progettisti, fabbricanti, fornitori ed installatori. L'articolo 58 prevede le sanzioni applicabili al medico competente ed il 59 quelle relative ai lavoratori, mentre l'articolo 60 è relativo ai componenti dell'impresa familiare, lavoratori autonomi, piccoli imprenditori e soci delle società semplici operanti nel settore agricolo. Infine l'articolo 61 detta disposizioni in tema di processo penale.


Luoghi di lavoro

Il titolo II del testo unico, recante "Luoghi di lavoro", costituisce il primo dei titoli speciali del decreto, intendendosi per tali i titoli dedicati alla attuazione di specifiche direttive in materia di salute e sicurezza rispetto alla direttiva quadro (n. 391 del 1989). Tali titoli sono stati formulati tenendo conto delle previsioni delle direttive di volta in volta applicabili (e dei rispettivi allegati) le quali hanno costituito il parametro  di riferimento per individuare quale parte della normativa nazionale - sia di attuazione delle previsioni comunitarie  che previgente ad esse - mantenere intatta nella sua formulazione, quale modificare o integrare, quale trasformare in norma di buona tecnica, ed infine, quale abrogare.

Il titolo II, dedicato appunto ai luoghi di lavoro e corrispondente all'omologo titolo del decreto legislativo n. 626 del 1994, costituisce attuazione della direttiva 89/654/CEE in materia di prescrizioni minime di sicurezza per i luoghi di lavoro, nonché di alcune disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 303 concernente norme generali per l'igiene del lavoro.

Uso delle attrezzature di lavoro

Il successivo  titolo III, riguardante l'uso delle attrezzature di lavoro, è suddiviso in tre capi.

Il capo I, corrisponde al titolo III del decreto legislativo n. 626 del 1994, che ha recepito la direttiva 89/655/CEE relativa ai requisiti minimi di sicurezza e di salute per l'uso delle attrezzature di lavoro da parte dei lavoratori durante il lavoro, nonché di alcune disposizioni normative di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547 concernente "Norme per la prevenzione degli infortuni".

Il capo II corrisponde al titolo IV del decreto legislativo n. 626 del 1994, a sua volta attuativo della direttiva 89/656/CEE relativa alle prescrizioni minime di sicurezza e salute per l'uso da parte di lavoratori di attrezzature di protezione individuale durante il lavoro.

Il capo III prende in considerazione le misure necessarie affinché i materiali, le apparecchiature e gli impianti elettrici messi a disposizione dei lavoratori siano progettati, costruiti, installati, utilizzati mantenuti in modo da salvaguardare i lavoratori da tutti i rischi di natura elettrica. Le previsioni in esso contenute derivano da disposizioni scaturenti dal decreto del Presidente della Repubblica  n. 547 del 1955 nonché dalle normative di buona tecnica esistenti.


Cantieri temporanei e mobili

Il titolo IV ("Cantieri temporanei e mobili") è costituito dal capo I comprendente le "Misure per la salute e sicurezza nei cantieri temporanei o mobili" e dal capo II, nel quale si rinvengono le "Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni e nei lavori in quota.

Più nel dettaglio, il capo I è costituito da un articolato derivante dal decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 194, che rappresenta il recepimento della direttiva 92/57/CEE, e da una serie di allegati derivanti dal citato decreto legislativo e dal decreto del Presidente della Repubblica n. 222 del 2003, quest'ultimo concernente il "Regolamento  sui contenuti minimi dei piani di sicurezza nei cantieri temporanei o mobili, in attuazione dell'articolo 31, comma 1, della legge 11 febbraio 1994, n. 109".

Il capo II, invece, è costituito da un articolato parzialmente derivante dal decreto del Presidente della Repubblica n. 547 del 1955, dal decreto del Presidente della Repubblica n. 164 del 1956, dal decreto legislativo n. 494 del 1996, dal decreto legislativo  n. 626 del 1994 e del decreto legislativo n. 235 del 2003; tale corpus è assistito da una serie di allegati derivanti dai decreti del Ministero del lavoro 2 settembre 1968 (riconoscimento di efficacia); 23 marzo 1990, n. 115 (riconoscimento di efficacia); 27 marzo 1998 (trabattelli); 23 marzo 2000 (scale portatili); 6 agosto 2004 (laboratori certificazione), oltre che dagli accordi Stato Regioni del 26 gennaio 2006 (lavori in quota) e 16 marzo 2006 (bevande alcoliche) e dalle circolari del Ministero del lavoro n. 46 del 2000 e n. 25 del 2006.


Segnaletica di salute e sicurezza sul lavoro

Le disposizioni contenute al titolo V ("Segnaletica di salute e sicurezza sul lavoro") sono quelle del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 493, di attuazione della direttiva 92/58/CEE concernente le prescrizioni minime per la segnaletica di sicurezza e salute sul luogo di lavoro.


Movimentazione manuale dei carichi e prescrizioni minime di sicurezza e di salute per le attività lavorative svolte su attrezzature munite di video terminali

Il titolo VI ("Movimentazione manuale dei carichi") corrisponde al titolo V del decreto legislativo n. 626 del 1994, mentre il titolo VII riprende il corrispondente titolo VI di recepimento della direttiva 90/270/CEE relativa alle prescrizioni minime di sicurezza e di salute per le attività lavorative svolte su attrezzature munite di video terminali.


Agenti fisici

Il TITOLO VIII ("Agenti fisici") è suddiviso nei seguenti cinque capi. Il capo I contiene disposizioni di carattere generale che trovano applicazione nei confronti di tutti gli agenti fisici disciplinati dal titolo in materia, tra l'altro, di valutazione  di disposizioni volte ad eliminare o ridurre i rischi di informazione e formazione dei lavoratori, nonché di sorveglianza sanitaria.

Il capo II determina i requisiti minimi per la protezione dei lavoratori contro i rischi per la salute e la sicurezza derivanti dall'esposizione  al rumore durante il lavoro e, in particolare, per l'udito. Corrisponde al titolo V bis del decreto legislativo n. 626 del 1994 che ha dato attuazione alla direttiva 2003/10/CEE.

Il capo III introduce le disposizioni relative al decreto legislativo n. 187 del 2005 che ha dato attuazione alla direttiva 2002/44/CE contenente prescrizioni minime di sicurezza e salute relative all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti da vibrazioni meccaniche.

Il capo IV e le disposizioni ivi contenute sono state mutate dal decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 257, di attuazione della direttiva 2004/40/CE contenente prescrizioni minime di sicurezza e salute relative all'esposizione dei lavoratori dai rischi derivanti dai campi elettromagnetici.Il capo V prevede l'attuazione delle prescrizioni minime di sicurezza e salute relative  all'esposizione ai rischi derivanti alla radiazione  ottiche artificiali di cui alla direttiva 2006/25/CE. Al riguardo, si segnala che sono state trasfuse nel decreto le disposizioni approvate dal Consiglio dei ministri, in via preliminare, nella seduta del 27 febbraio 2008, in sede di attuazione della direttiva in argomento, inserita all'allegato B della legge n. 13 del 2007 (legge comunitaria 2006).


Sostanze pericolose

Il titolo IX ("Sostanze pericolose") è suddiviso in tre capi. Le disposizioni contenute al capo I corrispondono al titolo VII bis del decreto legislativo n. 626 del 1994, introdotte dal decreto legislativo 2 febbraio 2002, n. 25, di attuazione della direttiva 98/24/CE sulla protezione della salute e la sicurezza dei lavoratori contro i rischi derivanti da agenti chimici durante il lavoro.

Il capo II corrisponde al titolo VII del decreto legislativo n. 626 del 1994, come sostituito dal decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 66 di attuazione delle direttive 97/42/CE e 99/38/CE che modificano la direttiva 90/394/CE in materia di protezione di lavoratori contro i rischi derivanti da esposizioni ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro.

Il capo III corrisponde alle disposizioni di cui al decreto legislativo 25 luglio 2006, n. 257, di attuazione della direttiva 2003/18/CE relativa alla protezione dei lavoratori dai rischi di esposizione all'amianto dei lavoratori durante il lavoro.


Protezione da agenti biologici

Il titolo X ("Protezione da agenti biologici") corrisponde al titolo VIII del decreto legislativo n. 626 del 1994, di attuazione della direttiva 90/679/CEE relativa alla protezione di lavoratori contro i rischi derivanti dall'esposizione agli agenti  biologici durante il lavoro.


Protezione da atmosfere esplosive

Il titolo XI ("Protezione da atmosfere esplosive") corrisponde al titolo VIII bis del decreto legislativo n. 626 del 1994, introdotto dall'articolo 2 del decreto legislativo 12 giugno 2003, n. 233, che ha recepito la direttiva 99/92/CE relativa alle prescrizioni minime per il miglioramento della tutela della salute e sicurezza dei lavoratori esposti a rischi di atmosfere esplosive.


Disposizioni diverse in materia penale e di procedura penale

Il titolo XII ("Disposizioni diverse in materia penale e di procedura penale") reca disposizioni relative all'esercizio di fatto di poteri direttivi, talune modifiche al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, nonché disposizioni in materia di prescrizione e definizione delle contravvenzioni punite con la pena dell'arresto.


Disposizioni finali e abrogazioni

Il titolo XIII reca disposizioni finali e, in particolare, enuncia espressamente le abrogazioni apportate dal decreto in via di pubblicazione.




Allegati Disponibili:

 scadenziario obblighi formativi e di controllo Download
 FORMAZIONE OBBLIGATORIA DIPENDENTI - SCADENZIARIO CORSI /AGGIORNAMENTI Download
 FORMAZIONE OBBLIGATORIA SICUREZZA Download
 PRIMO SOCCORSO AZIENDALE - CONTENUTI MINIMI CASSETTA PRONTO SOCCORSO E PACCHETTO MEDICAZIONE Download
 PRIMO SOCCORSO AZIENDALE - PROGRAMMA FORMAZIONE Download
 DECRETO CORRETTIVO DEL 31 LUGLIO 2009 Download
 Valutazione Rischi e Modulo Richiesta intervento Download
 Obblighi Nuovo Testo Unico Sicurezza 2008 e Vademecum Download
 Testo Unico su Salute e Sicurezza Lavoro Download
 Legge 626/94 Download

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